lunedì 4 luglio 2011

Richiesta di modifica nuovo regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento

Al Magnifico Rettore
Ai Senatori accademici
Al Direttore Amministrativo
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata»
e p. c. ai Presidi delle Facoltà
 "  "  "  al personale interessato
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata»

Roma, 4 luglio 2011

La lettura del nuovo Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento, emanato dal Senato Accademico il 14 giugno scorso, desta sconcerto per quanto previsto in merito alla didattica curricolare svolta per affidamento dai ricercatori a tempo indeterminato: si tratta di disposizioni che appaiono inaccettabili in quanto evidentemente in contrasto con la legge 240/2010.
Infatti, pur avendo l’ambizione di stabilire in modo generale i criteri con cui far fronte alle esigenze didattiche dell’Ateneo, adeguandosi al nuovo quadro normativo, il Regolamento fa poi appello esclusivamente all’articolo 23 della legge succitata, che intende, sin dal titolo, normare solo ed esclusivamente i contratti di diritto privato per attività di insegnamento. Se appare quantomeno curioso fare appello a tale articolo per definire le modalità di conferimento degli incarichi didattici al personale docente di ruolo dell’Ateneo, l’estensione di esso alla figura dei ricercatori a tempo indeterminato (RTI) è evidentemente contraria al testo della legge 240, poiché non la recepisce proprio nel punto critico relativo alla didattica curricolare da essi svolta.

Infatti, senza ambiguità l’articolo 6 comma 4 della legge 240/2010 afferma che «ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curricolari». Diversi Atenei italiani hanno recepito questo punto di legge, definendo in modo diverso entità e criteri di determinazione di tale compenso. A rinforzare questa interpretazione della norma è giunta, in data 8/6/2011, una mozione del CUN che:

1) ribadisce l’obbligatorietà della determinazione della retribuzione aggiuntiva per moduli e corsi affidati ai RTI;

2) evidenzia come lo svolgimento di moduli o corsi non possa rientrare tra i compiti didattici integrativi;

3) chiede che il MIUR si adoperi per una corretta applicazione dell’articolo 6, individuando un importo minimo e vigilando sui regolamenti di Ateneo in materia.

Invece il Regolamento del nostro Ateneo, all’articolo 2 punto b), che riguarda gli affidamenti, prevede la possibilità di incarichi didattici gratuiti per tutto il personale interno dell’università, RTI inclusi. Questa posizione, probabilmente, è stata considerata lecita sulla base di un inciso dell’articolo 23 comma 2 della legge 240, che recita: «Fermo restando l’affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario [...]». Si tratta di una evidente forzatura del testo, visto che l’articolo in questione norma i contratti di diritto privato e che tale inciso intende evidentemente riassumere in modo generico le altre e più normali forme di erogazione della didattica, senza tratteggiarne nei dettagli i caratteri, perché questi sono già ampiamente sviluppati nell’articolo 6, che precede ed è assai più specifico in materia.
Il nostro Ateneo, dunque, alla richiesta da più parti elevata di definire come e quanto retribuire il lavoro didattico curricolare dei RTI, non previsto dal loro stato giuridico, risponde che essi possono lavorare gratis in linea di principio, nonostante la legge, e non per mera e contingente mancanza di fondi. Questa linea di condotta è irricevibile, e auspichiamo che il Senato e l’amministrazione vogliano ritornare sulla decisione assunta.

Pertanto chiediamo in modo formale di emendare il regolamento emanato e di stralciare la posizione dei RTI, per i quali vanno formulate norme ad hoc, in base alle quali procedere a una contrattazione relativa all’ammontare della retribuzione aggiuntiva dovuta per legge.

In mancanza di un sollecito accoglimento di questa richiesta, ci riserviamo di far valere i diritti sanciti dalla legge in tutte le sedi che riterremo opportune.

Rete 29 Aprile "Tor Vergata"
FLC CGIL Roma Sud  - FLC CGIL "Tor Vergata"
USB-Unione Sindacale di Base Università "Tor Vergata"

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